Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    La  commissione  adotta  preliminarmente i criteri di valutazione
dei   titoli   dei  candidati  prima  di  aver  preso  visione  della
documentazione presentata dai candidati.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
sopra  citati,  e'  effettuata  dopo  la prova scritta e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
      b) documentazione  dell'attivita' lavorativa nel settore di cui
all'art. 2, lettera c);
      c) pubblicazioni;
      d) altri titoli pertinenti.
    Per  la  valutazione  dei  titoli  e  degli esami, la commissione
esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cosi' ripartiti:
      a) titoli fino ad un massimo di 40 punti;
      b) prova scritta fino ad un massimo di 25 punti;
      c) prova orale fino ad un massimo di 25 punti.