Art. 7. Valutazione dei titoli La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli dei candidati prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri sopra citati, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; b) documentazione dell'attivita' lavorativa nel settore di cui all'art. 2, lettera c); c) pubblicazioni; d) altri titoli pertinenti. Per la valutazione dei titoli e degli esami, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cosi' ripartiti: a) titoli fino ad un massimo di 40 punti; b) prova scritta fino ad un massimo di 25 punti; c) prova orale fino ad un massimo di 25 punti.