Art. 9.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito

    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo
l'ordine  decrescente  della  votazione, costituita dalla somma della
media  dei  voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione
conseguita nella prova orale;
    Verra'  dichiarato  vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a
concorso,   il  candidato  utilmente  collocatosi  nella  graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
    La   graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'albo  dell'ufficio  del personale tecnico-amministrativo. Di tale
affissione  sara'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali
impugnative.  La graduatoria di merito rimane efficace per un termine
di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  sopraccitata  affissione per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.