Art. 14.
           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Le  commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso  di  dottorato  di  ricerca,  in  conformita' al disposto degli
articoli  12  e  seguenti  del  regolamento  di  Ateneo in materia di
dottorato di ricerca.