Art. 3. Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.