Art. 3.
        Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici
          per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca
    Ai  concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di  eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea,   conseguito  secondo  l'ordinamento  previgente  il  decreto
ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270, o di laurea specialistica,
ovvero   di   analogo   titolo   accademico   conseguito  all'estero,
preventivamente   riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,  anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    I  cittadini  comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso
di  un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente   ad   una   laurea  italiana  dovranno,  ai  soli  fini
dell'ammissione   al   corso  di  dottorato  di  ricerca,  richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
    A  tal  fine,  la  domanda  dovra' essere corredata dei documenti
utili  a  consentire  al  collegio  dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.
    I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Potranno,  altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  di cui al comma 1 entro e non
oltre  la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In  tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e
il  candidato  sara'  tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni dalla scadenza del
predetto  termine,  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione,
resa   ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.