Art. 9.
                  Iscrizione ai corsi di dottorato
    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale  di  merito  devono  presentare  personalmente o far pervenire
all'amministrazione  universitaria,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  della ricezione dell'invito, avvalendosi della
modulistica  reperibile  nel  sito  internet  dell'Ateneo  alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati  di   ricerca/modulistica.asp i seguenti documenti:
      1) fotocopia   del   documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
      2) due  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato (cm 4x4,5),
firmate a tergo;
      3) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo  studio  universitario  -  anno  accademico  2005-2006,  pari ad
Euro 62,00,   da  effettuarsi  esclusivamente  presso  gli  sportelli
dell'Istituto  San  Paolo/Banco  di  Napoli S.p.a., avvalendosi della
modulistica    predisposta   dall'amministrazione   universitaria   e
reperibile    nel    sito    internet    di    Ateneo    alla   voce:
http://www.unisa.it/didattica/tasse/Genera Moduli/selezione.php;
      4) ricevuta  del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
Euro 775,00,  da  effettuarsi  esclusivamente  presso  gli  sportelli
dell'Istituto  San  Paolo/Banco  di  Napoli S.p.a., avvalendosi della
modulistica    predisposta   dall'amministrazione   universitaria   e
reperibile    nel    sito    internet    di    Ateneo    alla   voce:
http://www.unisa.it/didattica/tasse/Genera Moduli/selezione.php;
      5) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, resa ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  che  attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
        cittadinanza;
        diploma  di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
      6) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti:
        a) il  non  essere  iscritto/a  e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
        b) il non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
        c) l'impegno,   qualora   intenda   intraprendere   attivita'
esterne,  anche  occasionali  e  di  breve  durata,  a  darne  previa
comunicazione  all'amministrazione  universitaria e a non iniziare le
predette   attivita'   senza   aver  prima  acquisito  la  prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
    Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
      di  non  avere  gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a  qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione di quelle concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      di  impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di
studio,  di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore ad
Euro 10.561,54.
    Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di
origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi  carattere  ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale  o  derivanti  dallo svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile sostitutivo.
    I  titolari  di  borsa  di  studio  sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 4.
    I   cittadini   stranieri,  sono  tenuti,  infine,  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
      b) il  possesso,  ad  eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  summenzionato  termine saranno considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
    I  posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.