Art. 19.
                         Calendario d'esame
    Per  ciascuna  selezione  il calendario d'esame e' indicato nella
relativa tabella di riferimento.
    I  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
selezione  ovvero dalle selezioni per le quali hanno prodotto domanda
dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, nei giorni ed
alle ore indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
    La  pubblicazione  del calendario indicato per ciascuna selezione
nella  relativa  tabella di riferimento ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
    Qualora  non  fosse  possibile  rispettare  il calendario, questa
Amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai candidati il
nuovo  calendario,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 15 giorni prima dall'inizio delle prove medesime.
    Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e'
soggetto al visto degli organi di controllo esterni.
      Ancona, 3 ottobre 2005
                       Il direttore amministrativo: Sebastianelli