Art. 19. Calendario d'esame Per ciascuna selezione il calendario d'esame e' indicato nella relativa tabella di riferimento. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione ovvero dalle selezioni per le quali hanno prodotto domanda dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, nei giorni ed alle ore indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La pubblicazione del calendario indicato per ciascuna selezione nella relativa tabella di riferimento ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora non fosse possibile rispettare il calendario, questa Amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai candidati il nuovo calendario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dall'inizio delle prove medesime. Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e' soggetto al visto degli organi di controllo esterni. Ancona, 3 ottobre 2005 Il direttore amministrativo: Sebastianelli