Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal consiglio scientifico della scuola. 2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del corso, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma, laurea, master universitario, altro dottorato e scuole di specializzazione. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso. 3. La frequenza del corso puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Consiglio scientifico: maternita'; servizio militare ovvero servizio civile; grave e documentata malattia. 4. E' prevista l'esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca, con decisione motivata del consiglio scientifico, nei seguenti casi: giudizio negativo del consiglio scientifico relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del consiglio scientifico; assenze prolungate ingiustificate. 5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti alla scuola dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al consiglio scientifico, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del corso ovvero l'esclusione. 6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa. 7. Il dottorando, previa autorizzazione del consiglio scientifico, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.