Art. 10.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
    1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare i corsi e di
compiere   continuativamente   attivita'   di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal consiglio scientifico della scuola.
    2.  E'  fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del  corso,  di contemporanea iscrizione a: corso di diploma, laurea,
master  universitario,  altro dottorato e scuole di specializzazione.
Gli  iscritti  ad  una  scuola  di  specializzazione,  ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso.
    3.  La frequenza del corso puo' essere sospesa nei seguenti casi,
previa deliberazione del Consiglio scientifico:
      maternita';
      servizio militare ovvero servizio civile;
      grave e documentata malattia.
    4. E' prevista l'esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca,
con decisione motivata del consiglio scientifico, nei seguenti casi:
      giudizio  negativo  del  consiglio scientifico relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
      attivita'  lavorativa  svolta  dal  dottorando senza preventiva
autorizzazione del consiglio scientifico;
      assenze prolungate ingiustificate.
    5.  Alla  fine  di ciascun anno gli iscritti alla scuola dovranno
presentare   una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e  le
ricerche   svolte   al  consiglio  scientifico,  che  ne  curera'  la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore il proseguimento del corso ovvero l'esclusione.
    6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
    7.   Il   dottorando,   previa   autorizzazione   del   consiglio
scientifico,  puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di
ricerca.