Art. 11.
         Contributi per l'accesso e la frequenza alla scuola
    Gli studenti vincitori di posti coperti o non coperti da borsa di
studio sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della
tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  e  della  tassa  di
assicurazione contro gli infortuni.