Art. 2.
                 Requisiti per l'accesso alla scuola
    1. Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  alla  scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1,  solo  ed  esclusivamente i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari  senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento
dei  diritti  civili  e  politici  negli  stati  di appartenenza o di
provenienza,  che  siano  in possesso di diploma di laurea conseguito
prima  dell'ordinamento  didattico  di  cui  al  decreto ministeriale
22 ottobre  2004,  n. 270,  oppure di laurea magistrale conseguita in
seguito  al  riordino di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270  ovvero  titolo  equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere.
    Non  possono  presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
    2. I  cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso
di  titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata  dalle  autorita'  accademiche  italiane,  dovranno  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  fare espressa richiesta al
consiglio  scientifico  della  scuola di equipollenza alla laurea del
titolo  di  studio  presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al
corso di dottorato) e corredare la domanda stessa dei documenti utili
a   consentire  tale  dichiarazione.  Tutti  i  documenti  presentati
dovranno    essere    tradotti   e   legalizzati   dalle   competenti
rappresentanze  italiane  del  paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.