Art. 3.
                   Titolari di assegni di ricerca
    1. Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  alla  scuola  di dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini  stranieri  comunitari  e/o non comunitari, senza limiti di
eta'  i  quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del
27 dicembre  1997  e  successive modificazioni ed integrazioni, siano
titolari  di  contratto di assegno per la collaborazione ad attivita'
di  ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione
della  domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi di dottorato
di  cui  al  presente  bando. In caso di ammissione ai corsi, i posti
relativi  sono  da  annoverarsi  in  soprannumero  rispetto  a quelli
indicati all'art. 1.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in  cui  il  corso  di studio prosegua oltre il periodo di
godimento dell'assegno di ricerca.