Art. 5.
                   Prove di ammissione alla scuola
    1.  L'esame  di  ammissione  alla  scuola  consiste  in una prova
scritta  e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona  conoscenza  della  lingua  italiana  e  di  almeno  una lingua
straniera.
    2.  Le  prove  d'esame  sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    3.  Le  date  per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
all'art. 1  del  presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.  Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso,  presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata. L'assenza
del  candidato  sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
    Qualora  impedimenti  di  qualsiasi  natura  non consentissero il
rispetto  del  calendario  indicato,  sara' cura dell'amministrazione
comunicare  ad  ogni  singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    Per   esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed  in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa, questa amministrazione, ai
fini  di  eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo  le  istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
    4.  Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
      a) passaporto;
      b) carta di identita'
o qualunque altro valido documento di riconoscimento rilasciato dalle
competenti autorita'.