Art. 7. Ammissione alla scuola 1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente entro cinque giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga. 2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se la scuola di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 3. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.