Art. 7.
                       Ammissione alla scuola
    1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  prima  dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati  dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro  cinque  giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    A  corsi  iniziati  non  e'  possibile,  in  caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
    2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
la  scuola  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di godimento
dell'assegno di ricerca.
    3. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.