Art. 9.
                           Borse di studio
    1.  Ai  primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili.  I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso, fino al numero di posti previsti.
    2.  Ai  dottorandi,  con  reddito annuo personale complessivo non
superiore  a  Euro 12.911,42  sara'  conferita,  ai  sensi  e  con le
modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo
annuale   e'  pari  a  Euro 10.561,54  assoggettabile  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
    La  cadenza  del  pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
    3.  Le  borse  di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella   relativa   graduatoria.   A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.