Art. 10. Restituzione della documentazione I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Universita'. Trascorso tale termine questo Ateneo non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione. La restituzione sara' effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.