Art. 10.

                  Restituzione della documentazione

    I  candidati  possono  richiedere,  entro tre mesi dal termine di
espletamento   della   procedura   di   valutazione  comparativa,  la
restituzione,   con   spese   a  loro  carico,  della  documentazione
presentata a questa Universita'. Trascorso tale termine questo Ateneo
non  e'  piu'  responsabile  della conservazione e restituzione della
predetta   documentazione.  La  restituzione  sara'  effettuata  allo
scadere   dei   termini  per  eventuali  ricorsi  e  salvo  eventuale
contenzioso in atto.