Art. 2.

               Caratteristica dell'assegno di ricerca

    L'assegno  di ricerca ha durata annuale e potra' essere rinnovato
nel  limite  massimo  di  quattro  anni.  Il rinnovo viene effettuato
annualmente,  nei limiti delle disponibilita' finanziarie determinate
per  ogni  anno,  previa  valutazione  da parte del Senato accademico
dell'attivita'  svolta  dall'interessato  nella  struttura di ricerca
ospitante, risultante dall'apposita relazione prevista dal successivo
art. 8.   L'importo  dell'assegno  di  ricerca  e'  fissato  in  Euro
16.138,00  (sedicimilacentotrentotto)  annui  lordi,  comprensivo  di
tutti  gli  oneri,  ad  esclusione  dell'IRAP  e  verra'  erogato  al
beneficiario  in  rate mensili. Secondo quanto disposto dall'art. 51,
comma  6,  della  legge  n. 449/1997,  agli  assegni  di  ricerca  si
applicano,  in  materia  fiscale  le  disposizioni  di cui alla legge
n. 476   del   13 agosto   1984,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni,  ed  in  materia previdenziale quelle di cui alla legge
n. 335    dell'8 agosto   1995,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.  Non  e' ammesso il cumulo degli assegni di ricerca con
borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  dei  titolari degli
assegni.