Art. 2. Caratteristica dell'assegno di ricerca L'assegno di ricerca ha durata annuale e potra' essere rinnovato nel limite massimo di quattro anni. Il rinnovo viene effettuato annualmente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie determinate per ogni anno, previa valutazione da parte del Senato accademico dell'attivita' svolta dall'interessato nella struttura di ricerca ospitante, risultante dall'apposita relazione prevista dal successivo art. 8. L'importo dell'assegno di ricerca e' fissato in Euro 16.138,00 (sedicimilacentotrentotto) annui lordi, comprensivo di tutti gli oneri, ad esclusione dell'IRAP e verra' erogato al beneficiario in rate mensili. Secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale le disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in materia previdenziale quelle di cui alla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' ammesso il cumulo degli assegni di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli assegni.