Art. 8.

        Stipula contratto per attribuzione assegno di ricerca

    Il  candidato risultato vincitore, nel limite fissato dall'art. 1
del  presente  bando,  sara'  invitato,  a mezzo telegramma o lettera
raccomandata   a.r.,   a   presentarsi  presso  i  competenti  Uffici
dell'Universita'  per  stipulare  un  contratto  che  regoli  la  sua
attivita',  conformemente  a quanto previsto dal decreto ministeriale
11 febbraio  1998 citato nelle premesse. L'amministrazione si riserva
di  accertare  il  possesso da parte del beneficiario dell'assegno di
ricerca,  dei  requisiti  prescritti:  in  caso  di'  mancanza ditali
requisiti  il  contratto  sara' considerato nullo. Per l'accertamento
dell'idoneita'   fisica  all'attivita'  prevista  dal  contratto,  il
beneficiario dell'assegno di ricerca sara' sottoposto a visita medica
da  parte  del  medico  competente dell'Ateneo, a seguito della quale
sara'  rilasciato  relativo  certificato da cui risulti l'idoneita' a
svolgere l'attivita' prevista dal contratto. Ai soggetti portatori di
handicap,  ai  sensi  della  legge  n. 104/1992, saranno applicate le
disposizioni  di cui all'art. 22 della legge stessa. Il vincitore che
senza  giustificato  motivo non si presenti per la sottoscrizione del
contratto  entro  il termine stabilito e non inizi contestualmente la
propria  attivita'  di  collaborazione come in esso stabilita, decade
dal diritto di stipula del contratto medesimo. in tal caso, e solo in
questo caso, verra' convocato il primo degli idonei.
    Qualora il vincitore inizi la propria attivita', per giustificato
motivo,  con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorreranno  dal  giorno  di  effettivo  inizio. Il contratto dovra'
contenere:
      a) la data di inizio dell'attivita';
      b) il  termine  finale  del contratto e le modalita' per il suo
eventuale rinnovo;
      c) l'importo  complessivo  dell'assegno di ricerca, da erogarsi
in rate mensili;
      d) l'Area  scientifica  di  riferimento  e la descrizione delle
linee  di  ricerca che il titolare dell'assegno intende svolgere, che
costituiscono l'oggetto del rapporto;
      e) l'indicazione  della  struttura scientifica dell'Universita'
ospitante  l'attivita' oggetto del contratto, che e' incaricata della
verifica e che dovra' redigere un mese prima del termine dell'assegno
una relazione sull'attivita' svolta dal titolare dello stesso.
    L'attivita'   che  il  titolare  dell'assegno  di  ricerca  sara'
chiamato  ad espletare dovra' presentare le seguenti caratteristiche,
il  cui  rispetto dovra' essere garantito dal soggetto individuato ai
sensi del precedente punto e):
      1) carattere  continuativo  e  comunque temporalmente definito,
non  meramente  occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto
alla complessiva attivita' del committente;
      2) stretto  legame  con  la  realizzazione  di  un programma di
ricerca  o  di  una  fase  di  esso,  che  costituisce  l'oggetto del
rapporto;
      3)  svolgimento in condizioni di autonomia, nei soli limiti del
programma  predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di
lavoro predeterminato.
    Non  puo'  essere  titolare di assegno di ricerca il personale di
ruolo delle Universita', degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e
Vesuviano,  degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
n. 593   del   30 dicembre   1993,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. Il titolare di assegno di ricerca
in  servizio  presso  altre  Amministrazioni  Pubbliche  puo'  essere
collocato  in aspettativa senza assegni. La titolarita' degli assegni
non   da'   luogo   a   diritti   in   ordine  all'accesso  ai  ruoli
dell'Universita'.