Art. 8. Stipula contratto per attribuzione assegno di ricerca Il candidato risultato vincitore, nel limite fissato dall'art. 1 del presente bando, sara' invitato, a mezzo telegramma o lettera raccomandata a.r., a presentarsi presso i competenti Uffici dell'Universita' per stipulare un contratto che regoli la sua attivita', conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1998 citato nelle premesse. L'amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di ricerca, dei requisiti prescritti: in caso di' mancanza ditali requisiti il contratto sara' considerato nullo. Per l'accertamento dell'idoneita' fisica all'attivita' prevista dal contratto, il beneficiario dell'assegno di ricerca sara' sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara' rilasciato relativo certificato da cui risulti l'idoneita' a svolgere l'attivita' prevista dal contratto. Ai soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attivita' di collaborazione come in esso stabilita, decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. in tal caso, e solo in questo caso, verra' convocato il primo degli idonei. Qualora il vincitore inizi la propria attivita', per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio. Il contratto dovra' contenere: a) la data di inizio dell'attivita'; b) il termine finale del contratto e le modalita' per il suo eventuale rinnovo; c) l'importo complessivo dell'assegno di ricerca, da erogarsi in rate mensili; d) l'Area scientifica di riferimento e la descrizione delle linee di ricerca che il titolare dell'assegno intende svolgere, che costituiscono l'oggetto del rapporto; e) l'indicazione della struttura scientifica dell'Universita' ospitante l'attivita' oggetto del contratto, che e' incaricata della verifica e che dovra' redigere un mese prima del termine dell'assegno una relazione sull'attivita' svolta dal titolare dello stesso. L'attivita' che il titolare dell'assegno di ricerca sara' chiamato ad espletare dovra' presentare le seguenti caratteristiche, il cui rispetto dovra' essere garantito dal soggetto individuato ai sensi del precedente punto e): 1) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attivita' del committente; 2) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; 3) svolgimento in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato. Non puo' essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo delle Universita', degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. La titolarita' degli assegni non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.