Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) titolo di studio:
        diploma  di  laurea  in  ingegneria  elettronica,  diploma di
laurea  in  ingegneria  delle telecomunicazioni, diploma di laurea in
ingegneria  informatica,  diploma di laurea in matematica, diploma di
laurea in fisica, diploma di laurea in informatica conseguiti durante
il  vigente  ordinamento  didattico  prima  dell'adeguamento ai sensi
dell'art. 7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Ovvero:
      laurea  specialistica  in  ingegneria  delle  telecomunicazioni
(30S),  laurea  specialistica in ingegneria elettronica (32S), laurea
specialistica  in  ingegneria informatica (35S), laurea specialistica
in  fisica  (20S),  laurea  specialistica in matematica (45S), laurea
specialistica in informatica (23S);
    Ovvero:
      laurea  triennale del settore industriale: scienze e tecnologie
informatiche   (26),  scienze  e  tecnologie  fisiche  (25),  scienze
matematiche (32);
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      5) godimento dei diritti politici;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      7)  condotta e qualita' morali (art. 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'  non sanabile, coloro che siano stati licenziati e coloro
che  siano  stati  interdetti  dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.