Art. 11.
           Assunzione con contratto individuale di lavoro
    Acquisita  la  necessaria  autorizzazione  ai sensi dell'art.  39
della   legge  27  dicembre  1997,  n. 449,  i  candidati  dichiarati
vincitori,  dei  quali  sia stato accertato il possesso dei requisiti
secondo  le modalita' di cui al precedente art.  10, saranno invitati
a  stipulare, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto  Ministeri  - un contratto individuale a tempo indeterminato
finalizzato  all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
e/o a tempo parziale nell'area funzionale e profilo professionale per
il quale hanno concorso.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  attribuita  la posizione economica B2,
oltre  agli  assegni  spettanti  a  norma  delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
    La  mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro   il   termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta
l'immediata  risoluzione  del rapporto di lavoro. Qualora i vincitori
assumano  servizio,  per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli,  gli  effetti  economici decorrono dal giorno di presa
servizio.