Art. 2. Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche' dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.