Art. 2.
                          Riserve di posti
    Sono  previste  le  riserve  di  posti  indicate  nell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  dalla  legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche'
dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
    Le  riserve  di  posti  non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso per ciascuna regione.
    Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.