Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
    Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara' nominata la
commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'art. 9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487  e successive
modificazioni  e  dell'art.   35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.