Art. 7.
                     Trasparenza amministrativa
    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive modificazioni, la commissione
esaminatrice,   alla  prima  riunione,  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita'  di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi  verbali,  al  fine  di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole  prove.  Essa,  immediatamente  prima dell'inizio di ciascuna
prova  orale,  determina  i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.