Art. 4. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice sara' costituita con successivo provvedimento del Segretario generale e sara' composta da membri tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'ente appartenente ad una categoria non inferiore alla D. Si osservano le disposizioni in materia di nomina di commissioni giudicatrici di cui all'art. 9 e all'art. 36, comma 3, lettera e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La commissione adottera' preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche richieste dal livello e dal profilo di equiparazione al personale dipendente previsto dal bando di selezione ed alle caratteristiche dell'attivita' richiesta. Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e/o dei linguaggi e strumenti informatici. Nel caso di impedimento della commissione ad espletare le prove nel rispetto del calendario fissato sara' cura del presidente della stessa, provvedere alla comunicazione ai candidati ammessi della relativa variazione. A coloro che saranno esclusi dalla selezione sara' data comunicazione a mezzo telegramma. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si intendono ammessi automaticamente al procedimento concorsuale e sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, alla data e nella sede stabilita per le prove scritte muniti di documento di riconoscimento non scaduto per decorsi termini di validita'.