Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione  esaminatrice  sara'  costituita  con  successivo
provvedimento  del  Segretario  generale  e  sara' composta da membri
tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione. Le funzioni di
segretario  saranno svolte da un dipendente dell'ente appartenente ad
una  categoria  non inferiore alla D. Si osservano le disposizioni in
materia  di  nomina  di  commissioni giudicatrici di cui all'art. 9 e
all'art. 36,  comma  3,  lettera  e  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
    La  commissione adottera' preliminarmente i criteri e i parametri
di  valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento
alle   caratteristiche   richieste  dal  livello  e  dal  profilo  di
equiparazione al personale dipendente previsto dal bando di selezione
ed alle caratteristiche dell'attivita' richiesta.
    Alla  Commissione  potranno  essere aggregati membri aggiunti per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e/o dei
linguaggi e strumenti informatici.
    Nel  caso  di impedimento della commissione ad espletare le prove
nel  rispetto  del calendario fissato sara' cura del presidente della
stessa,  provvedere  alla  comunicazione  ai  candidati ammessi della
relativa variazione.
    A   coloro   che  saranno  esclusi  dalla  selezione  sara'  data
comunicazione a mezzo telegramma.
    I  candidati  ai  quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,   si  intendono  ammessi  automaticamente  al  procedimento
concorsuale  e sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, alla
data  e nella sede stabilita per le prove scritte muniti di documento
di riconoscimento non scaduto per decorsi termini di validita'.