Art. 11.

              Modalita' per il conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo'
essere   ripetuto   una   sola  volta.  Le  commissioni  giudicatrici
dell'esame  finale  saranno  formate  e  nominate,  per ogni corso di
dottorato, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo.