Art. 2.

                               Accesso

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
art. 1,  senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso di diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento o
di  laurea  magistrale/laurea specialistica, oppure di analogo titolo
accademico  conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'.
    Non  possono  presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea di durata triennale.
    2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non
sia  stato  gia'  dichiarato  equipollente  ad  una  laurea italiana,
dovranno  farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso.   Il   collegio   dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca
deliberera'   sull'equipollenza   del  titolo  accademico  conseguito
all'estero,  ai  soli  fini dell'ammissione al concorso del dottorato
prescelto.  In  questo caso i candidati dovranno allegare i documenti
utili  al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di  equipollenza  in  parola e precisamente: il titolo accademico, il
certificato  di  laurea  con  esami  e votazioni, la dichiarazione di
valore.  I  documenti  devono  essere  tradotti  e  legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato.
    3.  Le  medesime  disposizioni  riportate  al  precedente comma 2
valgono  per  i  cittadini  italiani in possesso di titolo accademico
conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente
ad una laurea italiana.
    4.  I  candidati  che  alla  data  di scadenza non abbiano ancora
conseguito  il  titolo  accademico  che  da'  diritto all'ammissione,
dovranno  dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita',
che detto titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello
previsto  per  la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato  di ricerca. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva»;  i  candidati saranno tenuti a presentare alla commissione,
pena  la  decadenza,  il  relativo  certificato  di conseguimento del
titolo,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione (ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il
giorno dello svolgimento della prima prova.
    E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.
    5.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di assegni di
ricerca  di  cui  all'art. 51,  comma 6,  della  legge  n. 449/1997 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per il numero dei posti
riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all'art. 1
del  presente  bando, a condizione che il dottorato a cui partecipano
riguardi   la   stessa  area/settore  scientifico-disciplinare  della
ricerca  per  la  quale  sono  destinatari  di assegni. Qualora siano
risultati  idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa
di studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso.
    6.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  i  cittadini  non
comunitari  residenti  all'estero,  per il numero dei posti riservati
per  ciascun  corso  di  dottorato,  come  specificato all'art. 1 del
presente bando. Qualora siano risultati idonei possono essere ammessi
in  soprannumero  senza borsa di studio e nel numero massimo indicato
per ciascun concorso.
    L'Universita'   puo'   escludere,   in   qualsiasi  momento,  con
provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.