Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. L'importo
annuale della borsa e' di Euro 10.562,00.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.   Il   pagamento   della  borsa  avviene  in  rate  bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso.
    L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non  puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di
dottorato   e   non   inferiore  a  sei  mesi.  In  caso  di  mancata
corresponsione  di  una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per
ritardata  presentazione  dell'attestato  di frequenza, questa verra'
cumulata con le rate successive.