Art. 9. Contributi L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2005/2006 e' stabilito in Euro 1.341,00 annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione. La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata per l'anno 2005/2006, elaborato nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. Le riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all'iscrizione, non avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE. Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio conferita su fondi MIUR ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi universitari: 1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario), nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza; 2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle percentuali di invalidita'; 3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri; 4) su apposita istanza, le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso, stabilito nella misura di Euro 52,00. I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque pagare Euro 52,00, quale contributo per oneri amministrativi. L'Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore al 66%. La prima rata e' fissata in Euro 447,00 e deve essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata se dovuta e' fissata in Euro 447,00 e deve essere versata entro il 30 aprile 2006. La terza rata se dovuta e' fissata in Euro 447,00 e deve essere versata entro il 30 giugno 2006. Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di ricerca.