Art. 10.
                         Rinunce o decadenze
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci,
oltre  le  responsabilita'  penali,  saranno  dichiarati decaduti e i
posti  vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella
graduatoria degli idonei.
    Qualora  a  seguito  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla  borsa  di  studio subentrino altri candidati al beneficio della
stessa, secondo l'ordine di graduatoria, purche' non sia trascorso un
mese   dall'inizio   del   corso,   l'amministrazione   universitaria
provvedera'  alla  restituzione o al conguaglio, ai nuovi beneficiari
della  borsa,  della  prima rata del contributo eventualmente versato
per l'accesso e la frequenza ai corsi.