Art. 11. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera A), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. In caso di parita' di merito si applica quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione ad eventuali concessioni di ulteriori finanziamenti per borse di studio da parte di istituzioni pubbliche o private, l'Universita' potra' attribuire ulteriori borse di studio ad alcuni dottorati. L'assegnazione avverra', comunque, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dandone pubblicita' attraverso i siti ufficiali dell'Universita'. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti oppure il verificarsi di situazioni che invalidino il diritto. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato con cadenza non superiore al bimestre, con successiva verifica della frequenza attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.