Art. 11.
                           Borse di studio
    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di   dottorato   al  precedente  art. 1,  vengono  assegnate,  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive   graduatorie   di   merito  formulate  dalle  commissioni
giudicatrici,  per  un  importo  pari  a  quello determinato ai sensi
dell'art. 1 comma 1, lettera A), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni.  In  caso  di parita' di merito si applica
quanto previsto dalla normativa vigente.
    In  relazione ad eventuali concessioni di ulteriori finanziamenti
per  borse  di  studio  da  parte di istituzioni pubbliche o private,
l'Universita'  potra'  attribuire ulteriori borse di studio ad alcuni
dottorati. L'assegnazione avverra', comunque, prima dello svolgimento
delle  prove  concorsuali,  dandone  pubblicita'  attraverso  i  siti
ufficiali dell'Universita'.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo   motivata   delibera   del  collegio  dei  docenti  oppure  il
verificarsi di situazioni che invalidino il diritto.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della borsa di studio viene effettuato con cadenza
non  superiore  al  bimestre, con successiva verifica della frequenza
attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far
pervenire  all'amministrazione  universitaria  entro il giorno 10 del
mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.