Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero previo superamento delle prove concorsuali.