Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto,   subentra   altro   candidato,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di  dottorato  anche  in  sovrannumero previo superamento delle prove
concorsuali.