Art. 9.
                         Frequenza ai corsi
    Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi
a  frequentare a tempo pieno presso la sede amministrativa del corso,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno,  gli  stessi, avranno l'obbligo di
presentare   una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e  le
ricerche   svolte   al  collegio  dei  docenti,  che  ne  curera'  la
conservazione   e   che,   previa   valutazione  della  assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato  di
ricerca.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del  corso  a  chi  avra'  conseguito  risultati  di rilevante valore
scientifico  documentati  da una dissertazione scritta e accertati da
una apposita commissione.