Art. 9. Frequenza ai corsi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi a frequentare a tempo pieno presso la sede amministrativa del corso, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca. Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione scritta e accertati da una apposita commissione.