Art. 3. Prove d'esame Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove si svolgeranno secondo le modalita' indicate nella tabella specifica del dottorato. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata dal Rettore, sentito il collegio dei docenti. La commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. Graduatoria di merito La graduatoria di merito e' unica anche se il corso di dottorato e' articolato in piu' indirizzi. Essa sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della citata graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi, secondo le modalita' indicate nel art. 4. In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 4, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.