Art. 3.
                            Prove d'esame
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un  colloquio.  Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la  buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
    Le  prove  si  svolgeranno  secondo  le  modalita' indicate nella
tabella specifica del dottorato.
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  gli  esami  di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata
dal  Rettore,  sentito  il collegio dei docenti. La commissione sara'
composta  da  tre  docenti  di ruolo, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle  strutture  pubbliche  e  private di ricerca; la nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In caso di
parita'  di  voti  prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
                        Graduatoria di merito
    La  graduatoria di merito e' unica anche se il corso di dottorato
e'  articolato  in  piu'  indirizzi.  Essa  sara'  formulata  secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato  ed  approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di
punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il
candidato piu' giovane d'eta'.
    I  candidati  saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  dei  posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
    Nel  caso  in  cui  il  corso  di  dottorato  sia  articolato  in
indirizzi,   i   vincitori,   dopo   la  pubblicazione  della  citata
graduatoria,  eserciteranno  il  diritto  di  opzione a favore di uno
degli indirizzi, secondo le modalita' indicate nel art. 4.
    In  caso  di  mancata  accettazione  entro  il  termine di cui al
successivo  art. 4, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei
corsi,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.