Art. 5. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per il corso di dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo, per il primo anno di corso, di Euro 10.561,54 (assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata) cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, n. 293 e successive integrazioni e modificazioni, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalla Commissione giudicatrice. Nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in indirizzi, l'attribuzione delle citate borse avverra' secondo l'ordine di graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione di opzione che ciascun avente diritto formulera'. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione, a seguito di provvedimento rettorale, di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara' revocata per la frazione di anno seguente alla data della rinuncia o esclusione. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso; per la fruizione della stessa il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in Euro 7.746,85 lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla «gestione separata» dell'istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile presso l'Ufficio ragioneria dell'Ateneo.