Art. 7.
                       Obblighi dei dottorandi
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    L'onere  di  provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per   l'intera   durata   del  corso  e'  a  carico  dei  dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.
    E'   consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    Per  tutta  la  durata  del  corso  e'  vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno  consentiti  ai  dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle
condizioni   previste   dalla   legge  30 dicembre  1971,  n. 1204  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  oppure  che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimento degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando  dal corso. In tal caso la revoca della
borsa di studio ha effetto dal mese successivo.
    Gli   iscritti   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  con  sede
amministrativa   presso   l'Universita'   degli   studi   di   Napoli
«Parthenope»  e  a  quelli  di  cui quest'ultima e' sede consorziata,
possono   svolgere   limitata   attivita'   didattica  sussidiaria  o
integrativa  nei  corsi  di  laurea e/o di diploma, nell'ambito della
programmazione  effettuata  dal  collegio  dei  docenti,  secondo  le
modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo.