Art. 8. Conseguimento titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e nominata, in conformita' al Regolamento di Ateneo.