Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno quattordici ventesimi. Ai medesimi verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. La prova orale s'intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.