Art. 6.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nelle  prove  scritte  una votazione di almeno quattordici
ventesimi.
    Ai  medesimi verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  nella valutazione dei titoli. La
prova  orale s'intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una
votazione di almeno quattordici ventesimi.