Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: fino a un massimo di punti: ===================================================================== a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o | altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad | un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attivita' svolte | presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti| 3) |12 ===================================================================== b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di | riferimento o superiori | 6 --------------------------------------------------------------------- c) altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni | post laurea, compresi master, dottorato ecc., attestati di | qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni, | borse di studio&ul1; |12 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.