Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:

                                          fino a un massimo di punti:

=====================================================================
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o  |
altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad  |
un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attivita' svolte   |
presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti|
3)                                                                |12
=====================================================================
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di  |
riferimento o superiori                                           | 6
---------------------------------------------------------------------
c) altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni    |
post laurea, compresi master, dottorato ecc., attestati di        |
qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni, |
borse di studio&ul1;                                              |12

    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.