Art. 4.
                      Commissioni esaminatrici
    1.  Alla  valutazione  dei titoli del personale di cui al comma 1
dell'art.  1,  provvede  una  Commissione  esaminatrice  nominata dal
direttore generale per il personale militare composta da:
      a.  un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, Presidente;
      b.  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a tenente o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, membro;
      c.  un  funzionario  Area C2 designato dalla direzione generale
per il personale militare, membro;
      d.   un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    2.  La  Commissioni  esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli  secondo  i  criteri  di cui al successivo art. 5 del presente
bando.