Art. 4. Commissioni esaminatrici 1. Alla valutazione dei titoli del personale di cui al comma 1 dell'art. 1, provvede una Commissione esaminatrice nominata dal direttore generale per il personale militare composta da: a. un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, Presidente; b. un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, membro; c. un funzionario Area C2 designato dalla direzione generale per il personale militare, membro; d. un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 2. La Commissioni esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 5 del presente bando.