Art. 7.
                             Graduatorie
    1.  Le  commissioni  esaminatrici  di cui al comma 1 dell'art. 4,
formera'   le   graduatorie  finali,  suddivise  per  ciascuna  delle
specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun  candidato  nella valutazione dei titoli di cui al precedente
art. 5.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso  di  ulteriore  parita'  e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
    3.  Le  suddette  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del
direttore  generale  per  il personale militare e pubblicate sul sito
internet www.persomil.difesa.it.