Art. 10.

    Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

    L'amministrazione,  con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita' della procedura, approva gli atti, formula
la  graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti articoli 7 e 8 e dichiara il vincitore del concorso.
    La   graduatoria  finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
all'albo  ufficiale  dell'Ateneo  e  mediante diffusione sul sito web
dell'Ateneo,   ove   restera'   esposta   per   venti  giorni.  Dalla
pubblicazione  all'albo  ufficiale  decorrono i termini per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  valida per ventiquattro mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione.
    L'Universita' si riserva di utilizzare tale graduatoria anche per
le  eventuali assunzioni a tempo determinato, da effettuarsi ai sensi
dell'art. 19,  comma  6,  del  CCNL  9  agosto  2000, come modificato
dall'art. 6 del CCNL del 27 gennaio 2005 entro il termine di scadenza
della stessa.