Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  successivamente alla
scadenza  dei  termini per la presentazione della domanda con decreto
del   direttore   amministrativo   ed   e'   composta  come  previsto
dall'art. 13  del  regolamento  di Ateneo per l'accesso nei ruoli del
personale  tecnico-amministrativo  da  un  presidente e da due membri
esperti,  tenendo  conto  della  professionalita'  e della competenza
necessaria in relazione al posto messo a concorso.