Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.   La   domanda   di  ammissione  alla  procedura  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al Direttore amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Genova - Ufficio sviluppo risorse
umane   e   organizzazione   -   Settore  III  -  Via  Balbi,  5.  La
sottoscrizione  della  domanda  non e' soggetta ad autenticazione. La
domanda  stessa  deve  essere redatta, in carta semplice, su apposito
modello - Allegato «A» che fa parte integrante del presente avviso di
selezione,  disponibile presso la sede dell'Amministrazione centrale,
via    Balbi    5,   ovvero   al   seguente   indirizzo   telematico:
http://www.unige.it/concorsi
    4.  E  'consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  «A»  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
servizio  dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle  15,  il  venerdi'  dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso  dei  seguenti  diplomi di scuola secondaria di
secondo  grado: maturita' scientifica, maturita' linguistica, diploma
di  ragioniere  e  perito  commerciale, diploma di perito aziendale e
corrispondente   in   lingue   estere,   diploma   di  segretario  di
amministrazione,  diploma di analista contabile, diploma di operatore
commerciale,  ovvero  del  titolo  di  studio  conseguito  all'estero
riconosciuto  equipollente  a  quelli  previsti  in  base  ad accordi
internazionali, ovvero alla normativa vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  lettera  d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
    12.  Il  candidato  e'  tenuto  ad  allegare  alla  domanda,  una
fotocopia  non  autenticata  di  un documento di identita' e, tutti i
titoli  che  ritiene  utili  ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
    13.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in   carta  semplice  e  possono  essere  in  originale  o  in  copia
autenticata.  Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati  o  rilasciati  da una pubblica amministrazione nonche' le
copie  di  titoli  di  studio  o di servizio da allegare alla domanda
possono  altresi'  essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'  (modulo  «B»
allegato).  Il  candidato  dovra'  utilizzare  un  modulo per ciascun
titolo   presentato,   comprese  le  pubblicazioni,  di  cui  intende
dichiarare   la  conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo
stesso.  Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita'   all'originale   dei   titoli  presentati,  comprese  le
pubblicazioni.  In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
    14.  Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
artt.  46  e seguenti del citato d.P.R. n. 445/2000 che consentono di
sostituire  sia  le  normali  certificazioni  rilasciate da pubbliche
amministrazioni  sia  l'atto  di  notorieta'  per  tutti  gli  stati,
qualita'   personali   e   fatti   che   sono  a  diretta  conoscenza
dell'interessato (modulo «B»allegato).
    15.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    16.  Qualora  gli  stati,  le  qualita' personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    18.  Ai  titoli  di  cui  al  comma  precedente redatti in lingua
straniera,  deve  essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    19.  Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni, debbono essere
allegate  alla  domanda  e  corredate  da  elenco,  e  possono essere
prodotte   in   originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'.  Per  i  lavori  stampati  all'estero deve
risultare  la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in  Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del  decreto  legislativo  luogotenenziale  31 agosto 1945, n. 660 di
seguito  riportato:  «Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per
ogni  qualsivoglia  suo  stampato  o pubblicazione, quattro esemplari
alla  Prefettura  della  provincia  nella  quale  ha  sede l'officina
grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica».
    20.  Le  pubblicazioni  debbono essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva
cui  si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme
al  testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    21.  Le  pubblicazioni  redatte  in collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    22.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
    23.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
d.P.R.  n.  445/2000,  in  merito  alle  sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia.
    24.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipende
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.