Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art.  7 del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:

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                                          |fino a un massimo di punti
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      a) attivita' lavorativa comunque    |
prestata presso l'Universita' o altre     |
pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni |
bimestre fino ad un massimo di punti 9)   |
      a) ulteriore punteggio per attivita'|
svolte presso l'Universita' (punti 1 per  |
anno fino ad un massimo di punti 3)       |12
---------------------------------------------------------------------
      b) idoneita' a precedenti procedure |
selettive della categoria di riferimento o|
superiori                                 |6
---------------------------------------------------------------------
      c) altri titoli a giudizio della    |
commissione: ulteriore titolo di studio,  |
compresi specializzazioni post laurea,    |
master, dottorato ecc., attestati di      |
qualificazione, specializzazione con esame|
finale, pubblicazioni                     |12

    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.