Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: ===================================================================== |fino a un massimo di punti ===================================================================== a) attivita' lavorativa comunque | prestata presso l'Universita' o altre | pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni | bimestre fino ad un massimo di punti 9) | a) ulteriore punteggio per attivita'| svolte presso l'Universita' (punti 1 per | anno fino ad un massimo di punti 3) |12 --------------------------------------------------------------------- b) idoneita' a precedenti procedure | selettive della categoria di riferimento o| superiori |6 --------------------------------------------------------------------- c) altri titoli a giudizio della | commissione: ulteriore titolo di studio, | compresi specializzazioni post laurea, | master, dottorato ecc., attestati di | qualificazione, specializzazione con esame| finale, pubblicazioni |12 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.