Art. 4.

                             Esclusioni

    Saranno  esclusi  dalla partecipazione al concorso i candidati la
cui domanda:
      a) sia  stata  presentata  o  fatta  pervenire oltre il termine
stabilito dal presente bando;
      b) sia priva della firma del candidato;
      c) sia  priva della denominazione del corso di dottorato cui si
intende partecipare.
    Ai  candidati  la  cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   comunicata   l'esclusione   dal   concorso  mediante  lettera
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento.  L'amministrazione  puo'
disporre  in  ogni  momento, fino all'approvazione delle graduatorie,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
    Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  rettore  dispone,  con  decreto  motivato,  la  decadenza da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al  concorso  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma.
    Parimenti  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.