Art. 6.

    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria

    Il  rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    La  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e'  composta  da  tre  membri  scelti  tra  i professori o
ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'ambito   dei   settori
disciplinari  degli  afferenti  al  dottorato ai quali possono essere
aggiunti non piu' di due esperti.
    Tali  esperti  devono appartenere a universita', anche straniere,
non  partecipanti  al  dottorato,  a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio
dei docenti.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso  decade  qualora  non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso.  In  tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    In   caso  di  rinuncia  degli  aventi  diritto,  espressa  prima
dell'inizio  delle  attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.