Art. 4.
    Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   decreto   rettorale  di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici    decorre   il   termine   previsto   dall'art. 9   del
decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120  convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.