Art. 7.
    Le  pubblicazioni che non risultino inviate nella predetta sede e
nel termine di cui sopra, non potranno essere prese in considerazione
dalle commissioni giudicatrici;
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 25 ottobre 2005
                                           Il rettore: Cuccurullo