Art. 3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici, subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.