Art. 2.

                       Istanze di ricusazione

    In  base  all'articolo  9  del decreto-legge n. 120 del 21 aprile
1995,  la  presentazione  delle  eventuali istanze di ricusazione dei
commissari  decorre  dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ยช serie speciale - ed il termine e' di
trenta giorni.