Art. 7. Graduatorie 1. Le commissioni esaminatrici di cui al comma 1 dell'articolo 4, formera' le graduatorie finali, suddivise per ciascuna delle specialita' indicate all'articolo 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato di piu' giovane eta'. 3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare e pubblicate sul sito internet www.persomil.difesa.it.