Art. 7.

                             Graduatorie

    1. Le commissioni esaminatrici di cui al comma 1 dell'articolo 4,
formera'   le   graduatorie  finali,  suddivise  per  ciascuna  delle
specialita'   indicate  all'articolo  1,  sulla  base  del  punteggio
ottenuto  da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui al
precedente articolo 5.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso  di  ulteriore  parita'  e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
    3.  Le  suddette  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del
Direttore  Generale  per  il Personale Militare e pubblicate sul sito
internet www.persomil.difesa.it.