Art. 13.

                        Formazione all'estero

    La  formazione  del  dottore  di ricerca puo' essere integrata da
eventuali  periodi  di studio all'estero per un periodo non superiore
alla meta' della durata del corso presso soggetti pubblici e privati,
previa  autorizzazione  del  collegio dei docenti nel caso di periodi
superiori a sei mesi o del coordinatore per periodi inferiori.